venerdì 25 ottobre 2024

Quaderno di campagna on line e fascicolo aziendale

Con circolare n. 21371 del 14 marzo 2024 l'AGEA sanciva l'obbligatorietà del Quaderno di Campagna on line complementare all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Ricordo che l'AGEA ha messo a disposizione dei CAA uno strumento on line sul portale del SIAN per la tenuta e l'aggiornamento del quaderno di campagna che, di fatto, entra a far parte del fascicolo aziendale e deve essere aggiornato per ogni isola grafica definita nel piano colturale.

L'obbligatorietà partiva dall'anno in corso demandando, giustamente, la responsabilità della costituzione e l'aggiornamento ai CAA.

Con le istruzioni operative n. 58 del 20 maggio 2024 la stessa AGEA modificava l'obbligatorietà dell'aggiornamento del QDCA (Quaderno di Campagna dell'Agricoltore) a incoraggiamento alla costituzione e tenuta dello stesso chiarendo che le aziende che ottemperano a tale disposizione avranno un livello basso di rischio nei controlli a campione in loco.

Le istruzioni operative citate indicano che il QDCA può essere aggiornato dai CAA che hanno mandato dell'azienda agricola, dallo stesso imprenditore agricolo oppure, come è prevedibile da un prossimo accordo tra AGEA ed albi e collegi dei tecnici agricoli, dai professionisti incaricati; purtroppo è d'uopo chiedersi se ciò è dovuto alla sconsiderata decisione della stessa AGEA di estromettere i tecnici agricoli dai CAA.

L'ultima modalità, cioè quella demandata al professionista incaricato, potrà essere effettuata tramite interoperabilità, cioè il CAA produrrà al tecnico un file con le isole grafiche del piano colturale che saranno aggiornate in modalità massiva, con la cadenza di 30 giorni per le aziende agricole che utilizzano la lotta convenzionale e 7 giorni per le aziende che utilizzano la lotta biologica ed integrata.

Detto ciò mi chiedo come tali prescrizioni saranno rispettate nella realtà; infatti si dovrà tenere conto che l'agricoltore difatti dovrà pianificare i trattamenti infatti in mancanza potrà cadere nell'errore di sforare il numero di trattamenti l'anno per alcuni prodotti come pure una eccesso di dose per ettaro; in questo caso cosa succede per l'azienda agricola?

E' mio parere che si dovrà trovare un modo per dare l'accesso al QDCA on line al referente tecnico della farmacia agricola al fine di non incorrere in nessuna contestazione connessa all'utilizzo dei fitofarmaci.

martedì 8 ottobre 2024

Valore dei terreni agricoli

 


Lo scorso sette settembre La Repubblica, sulla rubrica di approfondimento di Affari e Finanza, ha pubblicato un articolo sul valore dei terreni in Italia.

L'articolo riprende il report di Coldiretti che, a sua volta, ha elaborato i dati forniti dal CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Ne scaturisce un congelamento del valore dei terreni dovuto ai cambiamenti climatici e all'inflazione e, con l'aggiunta della siccità, i giovani agricoltori tendono ad affittare i terreni.

Il valore medio di un ettaro di terreno seminativo per l'Italia è di € 22.800, con punte al nord est dove il valore arriva ad € 47.000 e nord € 34.700, a valori di € 15.400 al centro fino ad arrivare al sud con valori di € 13.700 con picchi di caduta nelle isole di € 8.900 per ettaro.

Un primo risvolto negativo può essere il proliferarsi di vendite finalizzate all'installazione di impianti agri-voltaici.   



sabato 5 ottobre 2024

L'obsoleta legge sulla tutela degli ulivi


Il quadro normativo attualmente in vigore nella Regione Puglia è, a parer mio, obsoleto e non riflette la dinamicità dell'attuale scenario agricolo ma, soprattutto, non persegue ciò che si prefigge.
Sgombero immediatamente il campo ribadendo l'utilità dell'attuale legge che tutela gli olivi monumentali sul territorio regionale cui si rimanda al sito istituzionale.
Il presente articolo si riferisce a tutti gli altri uliveti che non rientrano nella definizione di ulivi monumentali.
Attualmente è ancora in vigore il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio 1945 n. 475 modificato dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951 negli articoli 1 e 2, il quale c.d. si può così riassumere:
  1. Divieto di abbattimento alberi di ulivo eccetto per un massimo di 5 ogni biennio;
  2. Espianto solo per ulivi dove sia accertata la morte fisiologica, eccessiva fittezza, opere di miglioramento fondiario o per pubblica utilità previa autorizzazione Ispettorato Provinciale Agricoltura (oggi UPA);
  3. Il prefetto, su consiglio dell'IPA, può imporre il trapianto degli ulivi da espiantare su altro terreno di proprietà;
  4. Sanzione in caso di non ottemperanza degli articoli precedenti;
In breve un'azienda agricola che è intenzionata ad estirpare degli uliveti per esigenze di coltivazione deve necessariamente avere altri terreni dove trapiantarli ovviamente dopo aver avuto l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura previa domanda che, in caso di espianto e trapianto di più di 2 ettari di terreno o 300 piante, deve essere accompagnata da un piano di miglioramento fondiario. 
Però in deroga a quanto detto se l'azienda agricola non ha altri terreni seminativi (o per superficie non disponibile o per indisponibilità di terreni seminativi) dove trapiantare l'autorizzazione viene data solo all'espianto.
Da ciò si configurano quattro casi:
  1. L'azienda agricola ha terreni dove trapiantare gli alberi di ulivo;
  2. Gli alberi sono in condizioni fitopatologiche critiche per cui un tecnico ne certifica la morte fisiologica;
  3. L'azienda non ha terreni dove trapiantare e quindi si configura solo l'espianto;
  4. Chi è intenzionato ad estirpare affitta ad altra azienda agricola i terreni dove insistono gli ulivi; in seguito l'azienda che ha in affitto i terreni presenta domanda di estirpazione e trapianto su terreni di proprietà cosi da eludere la condizione di trapianto sui terreni della stessa azienda.
In genere sono pochi i casi inquadrabili nel caso 1, mentre maggiori sono i casi riferibili al caso 2; non ho contezza di casi riferibili al caso 3 mentre nella maggioranza dei casi si configurano al caso 4.
Quest'ultimo, in pratica, è un'elusione dell'assetto normativo che comporta spesso che gli alberi vengono portati fuori Provincia ed anche fuori Regione.
Ciò comporta un danno per l'olivicoltura locale incoraggiando pratiche senza scrupoli, basterebbe trasferire la proprietà degli alberi da un'azienda all'altra nelle zone vocate alla varietà con comunicazione all'IPA ed ai CAA di competenza.

 

mercoledì 2 ottobre 2024

Le masserie storiche di San Severo

 


L'agro di San Severo nei tempi è stata soggetto a visibili stratificazioni storiche e che avvicinandoci ai nostri tempi le Masserie oggetto di segnalazione dei Beni Culturali.

Purtroppo anche se vincolati dalle dai Beni Culturali le Masserie storiche di San Severo sono soggette a costanti atti vandalici e di furti continuati e si spera in un intervento dell'amministrazione comunale a tutela dei manufatti.



martedì 1 ottobre 2024

Conto colturale

 


Il modulo permette di calcolare in maniera semplificata il conto colturale di qualsiasi coltura.