Il quadro normativo attualmente in vigore nella Regione Puglia è, a parer mio, obsoleto e non riflette la dinamicità dell'attuale scenario agricolo ma, soprattutto, non persegue ciò che si prefigge.
Sgombero immediatamente il campo ribadendo l'utilità dell'attuale legge che tutela gli olivi monumentali sul territorio regionale cui si rimanda al sito istituzionale.
Il presente articolo si riferisce a tutti gli altri uliveti che non rientrano nella definizione di ulivi monumentali.
Attualmente è ancora in vigore il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio 1945 n. 475 modificato dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951 negli articoli 1 e 2, il quale c.d. si può così riassumere:
- Divieto di abbattimento alberi di ulivo eccetto per un massimo di 5 ogni biennio;
- Espianto solo per ulivi dove sia accertata la morte fisiologica, eccessiva fittezza, opere di miglioramento fondiario o per pubblica utilità previa autorizzazione Ispettorato Provinciale Agricoltura (oggi UPA);
- Il prefetto, su consiglio dell'IPA, può imporre il trapianto degli ulivi da espiantare su altro terreno di proprietà;
- Sanzione in caso di non ottemperanza degli articoli precedenti;
In breve un'azienda agricola che è intenzionata ad estirpare degli uliveti per esigenze di coltivazione deve necessariamente avere altri terreni dove trapiantarli ovviamente dopo aver avuto l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura previa domanda che, in caso di espianto e trapianto di più di 2 ettari di terreno o 300 piante, deve essere accompagnata da un piano di miglioramento fondiario.
Però in deroga a quanto detto se l'azienda agricola non ha altri terreni seminativi (o per superficie non disponibile o per indisponibilità di terreni seminativi) dove trapiantare l'autorizzazione viene data solo all'espianto.
Da ciò si configurano quattro casi:
- L'azienda agricola ha terreni dove trapiantare gli alberi di ulivo;
- Gli alberi sono in condizioni fitopatologiche critiche per cui un tecnico ne certifica la morte fisiologica;
- L'azienda non ha terreni dove trapiantare e quindi si configura solo l'espianto;
- Chi è intenzionato ad estirpare affitta ad altra azienda agricola i terreni dove insistono gli ulivi; in seguito l'azienda che ha in affitto i terreni presenta domanda di estirpazione e trapianto su terreni di proprietà cosi da eludere la condizione di trapianto sui terreni della stessa azienda.
In genere sono pochi i casi inquadrabili nel caso 1, mentre maggiori sono i casi riferibili al caso 2; non ho contezza di casi riferibili al caso 3 mentre nella maggioranza dei casi si configurano al caso 4.
Quest'ultimo, in pratica, è un'elusione dell'assetto normativo che comporta spesso che gli alberi vengono portati fuori Provincia ed anche fuori Regione.
Ciò comporta un danno per l'olivicoltura locale incoraggiando pratiche senza scrupoli, basterebbe trasferire la proprietà degli alberi da un'azienda all'altra nelle zone vocate alla varietà con comunicazione all'IPA ed ai CAA di competenza.

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